Sport, manuale di sopravvivenza

Sport, manuale di sopravvivenza

Foto copertina: Palazzo Chigi (quotidianocontribuenti.com)

Depressione e ansia, le malattie del 21° secolo.

Per combattere la prima si stimola la serotonina, un neurotrasmettitore che regola l’umore, il sonno, la sessualità e l’appetito. Per questo viene anche chiamata ormone della felicità. Gli Ssri, farmaci inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina inducono il buonumore, ma come effetto collaterale possono ingenerare stati ansiosi.

L’ansia. Per contrastarla si agisce sull’acido gamma-aminobutirrico (Gaba), neurotrasmettitore che riduce lo stress, l’ansia il nervosismo e l’irritabilità. Per questo lo chiamano ormone della calma. Le benzodiazepine ne aumentano l’effetto accrescendo le sue proprietà sedative e ansiolitiche. Tra i sides, però, riecco la depressione.

E siamo daccapo.

Per fortuna, tertium datur: lo sport.

Sublimazione del gioco, metafora della vita, booster di messaggeri chimici, è l’unico ansiolitico/antidepressivo senza effetti collaterali. Lo sport contende ai farmaci, alle sostanze psicoattive e ai social media il controllo degli stessi recettori, ma in cambio di euforia piacere e gratificazione non chiede nulla.

E i demoni, braccati dalle endorfine blanditi dalla dopamina e fulminati dall’adrenalina, fuggono.

Poi però è arrivato il coronavirus, che all’alienazione ha aggiunto l’isolamento, raddoppiando il bisogno di sport praticato guardato e raccontato.

Ma lo sport, stavolta, non può soccorrerci, sconfitto dalle stesse paure che ci ha sempre aiutato a dominare.

È iniziato tutto l’8 marzo 2020, con l’art. 1,1° comma lettera d) del D.P.C.M. che, recante misure urgenti di contenimento del contagio per alcuni territori del centro-nord, ha disposto la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Misura che l’art. 1 comma 3 del D.P.C.M. del 9 marzo ha poi esteso a tutto il territorio nazionale, così modificando la predetta lettera d): “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.

quifinanza.it

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Con D.P.C.M. dell’1 aprile 2020 è stata disposta la proroga dell’efficacia, a far data dal 4 aprile e fino al 13 aprile 2020, delle misure introdotte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8,9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti.

Anche questo provvedimento ha sostituito la lettera d) dell’art 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo, confermando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati e disponendo che “d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”.

Misure restrittive poi ulteriormente prorogate fino al 3 maggio dal D.P.C.M. pubblicato l’11 aprile e che, insieme a talune ordinanze regionali e comunali ulteriormente limitative, hanno di fatto sancito il blocco di ogni attività per lo sport professionistico e dilettantistico, club, Asd, Ssd, palestre, centri sportivi e natatori, associazioni culturali e ricreative.

Il lockdown rischia di inghiottire migliaia di realtà operanti nel settore sportivo, insieme al futuro distruttori, allenatori e collaboratori, spesso privi, già in condizioni normali, delle ordinarie tutele lavoristiche.

Unica consolazione, le provvidenze disposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza covid-19vengonoestese– anche mediante l’inedita formulazione di provvedimenti dedicati – ai lavoratori dello sport che per status giuridico ne sarebbero rimasti esclusi.

DECRETO CURA ITALIA

Il D.L. 18 del 17 marzo 2020, nella versione convertita in legge con alcune modifiche, ha infatti previstole seguenti misure a sostegno del reddito dei lavoratori dello sport per la sospensione o la riduzione dell’attività̀ lavorativa.

Un’indennità di 600 euro, non concorrente alla formazione del reddito, per:
art. 27(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come i personal trainer e come gli amministratori di Ssd percettori di compensi.

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago). Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, come i soci di Srl sportive.

Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo). Lavoratori iscritti al Fpls (ex Enpals), cioè, con riguardo al settore dello sport professionistico (calcio, ciclismo, golf, pugilato, motociclismo, basket), gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI. Tra i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione ex Enpals vanno altresì annoverate anche le nuove figure professionali dello sport (anche non professionistico): istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Art. 96(Indennità collaboratori sportivi). Collaboratori sportivi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 917/1986 e già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, deve intercorrere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, insieme al Presidente del CONI, Giovanni Malagò (gazzetta.it)

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, insieme al Presidente del CONI, Giovanni Malagò (gazzetta.it)

L’utilizzo esteso della cassa integrazione:
Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e con accesso estremamente agevolato e semplificato.

I datori di lavoro con unità produttive site nelle ex zone rosse nonché quelli che non hanno sede in tali zone, limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’assegno ordinario con causale “emergenza CO- VID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. Il solo assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui ai articoli da 19 a 22 è consentita la possibilità, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria). Le aziende che, al 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare attraverso un accesso estremamente agevolato e semplificato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni ex zone rosse che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario Covid, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso). I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario Covid per un massimo di 9 settimane. La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga). Le Regioni e Province autonome, per i datori di lavoro privati, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per quelli che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica.

I datori di lavoro con unità produttive site nelle ex zone rosse, nonché quelli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di CIGD, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi dal 23 febbraio 2020.

Inoltre, al di fuori dei casi appena citati, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di CIGD, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo.

sportmediaset.it

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Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19). Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività scolastiche, e per un periodo (anche frazionato) non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione separata e i gli autonomi iscritti all’INPS hanno diritto per i figli di età non superiore a 12 anni, a fruire (alternativamente tra i genitori) di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità rispettivamente pari al 50% della retribuzione, al 50% di 1/365 del reddito per ciascuna giornata e al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera, periodi tutti coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale ex articoli 32-33 del D. Lgs. 151/01, fruiti durante il periodo di sospensione scolastica, sono convertiti nel predetto congedo indennizzato e non computati né indennizzati come congedo parentale.
A prescindere dal congedo indennizzato i genitori lavoratori dipendenti privati con figli minori, tra i 12 e i 16 anni – se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non vi sia altro genitore non lavoratore – hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità o riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Con la medesima decorrenza e per il medesimo periodo, in alternativa al congedo indennizzo i medesimi lavoratori possono chiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, bonus riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS.

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104). Estensione dei permessi retribuiti ex art. 33, legge n. 104/1992.
Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.
Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria).Per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere sportivo, soggetti che gestiscono scuole di vela, di navigazione e di volo, funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, servizi di noleggio di attrezzature sportive, sospensione dei termini relativi a:a) versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30aprile 2020;c) versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Palazzo Chigi tricolore (tgcom24.mediaset.it)

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Art. 64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro). Un credito d’imposta, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori). Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Art. 68. (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione). Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, scadenti nel periodo dall’8 marzo (21 febbraio 2020 per le ex zone rosse) al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Art. 91 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento). Il rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto Cura Italia è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo). Sospensione per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati,senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di5rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Sospensione invece negata agli enti sportivi di cui sopra che versano il canone a locatori privati, così come anche ilc.d. bonus affitti, ossia il credito d’imposta di cui all’art. 65 (pari al 60% dei canoni di locazione che i titolari delle attività sportive devono continuare a pagare nonostante gli incassi azzerati), riservato esclusivamente a soggetti esercenti attività d’impresa in immobili rientranti nella categoria catastale C/1 – negozi e botteghe. Quest’ultima misura tuttavia sembrerebbe di prossima estensione anche alle strutture sportive.

Art. 103. (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). Sospensione fino all’1 settembre 2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte (dire.it)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte (dire.it)

DECRETO LIQUIDITÀ

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità) ha previsto ulteriori misure a supporto di imprese, autonomi e professionisti.

Art. 13(Fondo centrale di garanzia PMI). Queste le nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020:

– gratuità della garanzia,

– importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro,

– estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,

– innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia,

– possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato,

– estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus,

– garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario,

– estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020,

– garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento,

– zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti,

– anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo,

– potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.

Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese). Per le medie e grandi imprese, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

– il finanziamento garantito dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante,

– durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;

– impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;

– importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;

– impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:

– pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi (la garanzia al 90% non esonera comunque le banche dalle procedure di verifica della solvibilità),

– pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi,

– pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

Photo by Victor He on “Unsplash”

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Art. 14 (Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti).

1. Il fondo istituito dalla legge di bilancio 2003 (legge 289/2002), articolo 90 “disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”), comma 12 (“Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree”) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 242/1999.2. Il fondo reso disponibile dalla legge costitutiva dell’Istituto del Credito Sportivo (legge1295/1957) articolo 5, comma 1 (”contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali”), può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità dei medesimi soggetti sopra elencati.

Art. 30 (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro). Il decreto liquidità estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del D.L. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

In occasione della trasferta di Benevento dello scorso 8 marzo i calciatori del Pescara sono scesi in campo manifestando apertamente la loro preoccupazione per l’emergenza sanitaria in corso (eurosport.it)

In occasione della trasferta di Benevento dello scorso 8 marzo i calciatori del Pescara sono scesi in campo manifestando apertamente la loro preoccupazione per l’emergenza sanitaria in corso (eurosport.it)

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi). La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA. Agli esercenti attività nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente. La sospensione trova altresì applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50%.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Art. 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo). Prevede in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno). Per agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini Irpef, Ires e Irap, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico” stabilendo dunque, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20%.

Art. 21 (Rimessione in termini per i versamenti). La norma consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del D.L. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020). La norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche). Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al 1° e 2° trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre dell’anno di riferimento.

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale). La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 c.c.

Photo by jesse orrico on “Unsplash”

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Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società). L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione). I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati scadenti nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 6 mesi

Art. 10(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza). La norma introduce una previsione generale di improcedibilità di tutti i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 relativamente ad imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell’ambito di applicazione del c.d. “Decreto Marzano”.

Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito). Dispone la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto liquidità.

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Infine, i soggetti sportivi a rischio di inadempimento contrattuale nei confronti dei clienti nonché dei locatori privati di palestre, strutture e impianti sportivi – dovranno cercare tutela(ulteriore rispetto alla scriminante riconosciuta dal precitato art. 91 del Cura Italia) nelle ordinarie norme civilistiche, da leggersi alla luce della definizione di “evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia” data dal Decreto stesso all’emergenza Covid-19.

L’art. 1256 c.c., astrattamente li legittimerebbe:

– ai sensi del 1° comma (l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile),

a non adempiere alla propria obbligazione di pagare le rate del canone, sia per l’impossibilità di utilizzare l’immobile nel periodo di divieto legislativo sia per la conseguente mancanza di incassi,
a non adempiere alla propria obbligazione di fornire il servizio al cliente, per l’impossibilità di utilizzare l’immobile.
In questo caso infatti la prestazione diventa impossibile quando la situazione sopravvenuta non possa essere superata con lo sforzo diligente (art. 1176 c.c.) a cui il debitore è tenuto, non essendo sufficiente una maggior difficoltà, ma nemmeno necessaria un’impossibilità assoluta o oggettiva, esseno sufficiente il carattere di imprevedibilità e obiettività.

– Ai sensi del 2° comma (se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla), a differire il pagamento o l’erogazione del servizio fino al termine dell’emergenza, senza rispondere dell’inadempimento, ex art. 1218 c.c. (Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).

In questi casi tuttavia l’art. 1463 c.c. (nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito) imporrebbe al soggetto erogatore di prestazioni sportive di rimborsare l’abbonamento mensile/annuale o gli ingressi inutilizzati al cliente (che se ha contratto un finanziamento per la palestra può interrompere il versamento delle rate comunicando per iscritto alla finanziaria l’impossibilità a frequentare). La maggior parte delle strutture sta proponendo ai propri clienti di “congelare” (attraverso un voucher) gli abbonamenti, per poi ricominciare a godere del tempo rimanente appena terminata l’emergenza. Un’opzione spesso sgradita ai clienti, non sempre sicuri di voler riprendere l’attività a distanza di mesi o preoccupati per le sorti economiche della struttura.

L’art. 1258 c.c. (se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile) appare invocabile dal conduttore/prestatore in grado di versare il canone/erogare il servizio solo parzialmente.

L’art. 1467 c.c. (Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto) consentirebbe al conduttore di risolvere il contratto o di ottenerne la rinegoziazione a condizioni più favorevoli.

L’art. 27 della Legge n. 392/1978 (c.d. legge sull’equo canone) per le locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo prevede che indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. I gravi motivi che legittimano il recesso, da specificare nella comunicazione, devono avere carattere oggettivo, essere estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti al momento della sottoscrizione del contratto di locazione e rendere estremamente gravosa la prosecuzione del rapporto locatizio. In tali ipotesi sarebbe comunque necessario un preavviso di 6 mesi durante i quali i canoni andrebbero pagati ma, anche in questo caso, il conduttore potrebbe non farlo per gli stessi gravi motivi.

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Bilancio provvisorio: l’esasperante burocrazia bancaria, le farraginose procedure telematiche e l’insufficienza dei fondi stanziati, che rallentano e scoraggiano l’accesso alle misure disposte, sono il bicchiere mezzo vuoto.

La novella e inedita consapevolezza governativa circa l’utilità del mondo sportivo come strumento sociale, ora covid-indotto a rendersi finalmente organizzato efficiente e trasparente, quello mezzo pieno.

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Un commento

  1. […] i dirigenti di 50 anni fa puntavano sulla necessità di gestirsi in proprio; quelli di oggi, con le difficoltà economiche legate all’emergenza Covid-19 che si aggiungono a quelle ultradecennali, sono chiamati ad uno […]

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